L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto l’equity crowdfunding come strumento alternativo per consentire a imprese, startup o PMI, di finanziare la propria crescita raccogliendo capitale di rischio.
Lo scenario attuale
Se da un lato lo Stato, l’Europa, gli enti pubblici e le autorità locali hanno stanziato fondi per sostenere le imprese che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 stanno subendo forti ripercussioni negative, dall’altro tali risorse non sono illimitate e potrebbero non essere sufficienti per mantenere l’interno tessuto economico italiano così duramente colpito. Per questa ragione è necessario trovare strumenti alternativi di reperimento di capitali per rimettere in moto l’eccellente imprenditoria italiana. Uno di questi strumenti è rappresentato dall’equity crowdfunding. Non si tratta di uno strumento nuovo, anzi negli utlimi anni molte startup e PMI hanno già beneficiato dei suoi vantaggi, ma mai come nell’attuale contesto questo strumento può rappresentare una scelta strategica.
L’equity crowdfunding permette infatti raccogliere capitale di rischio tramite portali on-line, sotto la sorveglianza della CONSOB. Questi capitali possono rappresentare per le PMI la giusta spinta necessaria per riorganizzare la propria azienda, rivedere i propri processi, intraprendere nuove strategie di vendita per affrontare le nuove dinamiche di mercato dettate dallo stravolgimento economico generato dalla pandemia.
Se tanti sono gli aspetti negativi dell’attuale stato di emergenza, bisogna cercare di essere lungimiranti e cogliere le opportunità. Ad esempio, il COVID ha notevolmente incrementato le vendite online, mostrandone i suoi vantaggi in termini di tempo e costi. Queste abitudini di acquisto si stavano già consolidando nei mesi precedenti la pandemia, perché allora non pianificare e organizzare la propria struttura per intraprendere un percorso di e-commerce con i capitali raccolti tramite crowdfunding?
Vediamo ora più nel dettaglio quali sono gli interlocutori dell’equity crowdfunding:
Gli Offerenti
Una campagna di equity crowdfunding può essere lanciata da:
– Start up innovative
– PMI innovative
– Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative
– Società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative
– PMI. Per PMI si intendono le società che in base al più recente bilancio annuale soddisfino almeno 2 dei 3 criteri: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 43 milioni; (iii) fatturato netto annuale non superiore a Euro 50 milioni
– Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in PMI
– Società di capitali che investono prevalentemente in PMI
Gestori dei portali
Oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi, possono iscriversi nella sezione speciale del Registro tenuto dalla Consob, anche SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, limitatamente all’offerta sui portali di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in PMI.
Soglia di sottoscrizione obbligatoria
La soglia di sottoscrizione obbligatoria dell’offerta sul portale da parte di investitori professionali è ridotta al 3%, ma solo per le offerte fatte da PMI in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato (relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta), se redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. In caso contrario, rimane la soglia del 5%.
Informazioni sull’offerta
In aggiunta alle informazioni sull’offerta, già elencate nell’Allegato 3 del Regolamento Consob (tra le quali l’informativa sui rischi insiti nell’offerta, gli strumenti finanziari offerti, ecc.), l’offerente dovrà inserire informazioni su:
– organo di controllo, con indicazione dei dati anagrafici dei componenti;
– informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– informazioni sui consulenti legali e/o finanziari di cui si avvalso l’offerente in relazione all’offerta. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui ci si sia avvalsi di un parere di un esperto.