
Uno degli strumenti che proponiamo con successo è quello del Bonus Ricerca e Sviluppo, ovvero una misura che il Ministero dello Sviluppo Economico ha attuato per valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione.
L’utilizzo di questo incentivo può produrre cambiamenti importanti per l’azienda perché genera innovazione, differenziazione, competitività e un effettivo risparmio fiscale.
La valorizzazione di tali spese porta a un riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, gli importi possono essere conteggiati: una percentuale di essi (25% o 50% a seconda della tipologia di spesa) diventa un credito d’imposta, immediatamente esigibile.
Tuttavia, non tutte le spese sono eligibili per l’erogazione del credito d’imposta: infatti, per esempio, il comma 5 dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 esclude dalla lista delle spese ammissibili “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
Questo tipo di modifiche, però, non sono considerate tali nel settore della moda.
Secondo l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (sempre ai sensi dell’articolo 3, D.L. 145/2013) possono rientrare anche quelle avviate dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda e collegate all’ideazione e realizzazione di nuovi campionari, non destinati alla vendita.
In questo caso, sono considerate ricerca e ideazione estetica: uno sforzo migliorativo di innovazione di prodotti dell’imprenditore della moda.
La creatività che porta a produrre nuovi modelli, nuovi pattern, colori, tessuti, prototipi, ovvero tutto ciò che concorre alla creazione di nuove collezioni, è considerata innovazione a tutti gli effetti. Quindi, è ricerca e sviluppo.
Anzi, per la precisione, è considerata attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo: ovvero l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti.
Uno sforzo innovativo che va premiato.
Chiaro è che eventuali adattamenti, quali l’aggiunta di dettagli o cambi di colore a prodotti già sviluppati, non sono da considerarsi ricerca e sviluppo, bensì routine e modifiche ordinarie.
Resta invece fermo che le imprese del settore tessile e moda possono anche usufruire, come imprese degli altri settori produttivi, della misura del bonus ricerca e sviluppo, anche per altre forme di innovazione, in caso non ci sia la creazione e realizzazione di nuovi campionari.
È possibile inoltre usufruire dell’iperammortamento, come previsto l’art.1, commi da 8 a 13 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e da aprile 2019 anche (e di nuovo) del superammortamento, laddove si investa per adeguarsi alla trasformazione tecnologica e digitale: beni strumentali nuovi, beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) in direzione Industria 4.0.
Il Bonus Ricerca e Sviluppo ha validità fino al 31.12.2020. Tuttavia, i crediti d’imposta degli sugli anni pregressi non sono persi, potranno essere recuperati mediante dichiarazione integrativa.
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