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Crowdfunding e Minibond: le ultime modifiche del regolamento CONSOB

By Yopa.Admin.2024  Published On 23 Ottobre 2019

Indice dei contenuti

  • L’ultima modifica del Regolamento CONSOB
  • Il Regolamento CONSOB nelle modifiche di gennaio 2018
  • Giugno 2019: le consultazioni CONSOB
  • Le modifiche al Regolamento Crowdfunding
  • Bacheche elettroniche
  •  
  • Ulteriori modifiche
  • Promuovere la Finanza Alternativa

L’ultima modifica del Regolamento CONSOB

Se ne parlava già a febbraio: dare o meno la possibilità di emettere minibond tramite piattaforme di equity crowdfunding?

La risposta, oggi, è sì. Un sì regolamentato, chiaramente.

Già la legge di bilancio 2018 prevedeva l’ipotesi di estendere la normativa italiana relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.

Questa ipotesi riceve oggi una risposta, e YOPAdvisors, da sempre attenta alle tematiche di Finanza Alternativa, è pronta ad accoglierla.

Il Regolamento CONSOB nelle modifiche di gennaio 2018

Il Regolamento CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Autorità Italiana per la vigilanza dei mercati finanziari), nella sua ultima modifica del 3 gennaio 2018 aveva aperto la possibilità di aprire campagne di equity crowdfunding anche a PMI[1], organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in PMI, e società di capitali che investono prevalentemente in PMI.

Oggi il Regolamento si amplia ulteriormente: se le modifiche maggiori del 2018 riguardavano le emittenti, quelle di quest’anno si concentrano su tipologie di strumenti ed investitori ammessi.  

 

Giugno 2019: le consultazioni CONSOB

Il 20 giugno 2019 sono state avviate quindi le consultazioni, che hanno coinvolto associazioni di categoria, società attive nella proposta di strumenti di Finanza Alternativa e consulenti. L’obiettivo era duplice:

  • “adeguare il Regolamento Crowdfunding, in modo da riflettere l’ampliamento del perimetro delle offerte promuovibili nell’ambito delle piattaforme di crowdfunding”.
  • Individuare i soggetti che siano ammessi a sottoscrivere gli strumenti di debito emessi dalle PMI.

 

Le modifiche al Regolamento Crowdfunding

Al termine dei tavoli di lavoro, la CONSOB ha quindi comunicato, con la Relazione del 18 ottobre 2019, le modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

Il primo obiettivo è stato raggiunto e ha portato ad una espansione della definizione di strumenti finanziari: accanto alle azioni e alle quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, ora compaiono anche le obbligazioni e i titoli di debito.

Per quel che riguarda il punto 2), relativo all’individuazione dei soggetti ammessi agli investimenti in obbligazioni e titoli di debito, stakeholders e CONSOB hanno approvato l’inserimento nella nuova versione del Regolamento dei seguenti parametri:

  1. un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
  2. investimenti di almeno 100.000 euro in offerte della specie[2], nonché dichiarazione per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
  3. apertura agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

 

Bacheche elettroniche

Un altro punto di cui si discuteva da mesi ha trovato posto nelle modifiche: la possibilità di aprire delle “bacheche elettroniche” dove si possano pubblicare le manifestazioni di interesse alla compravendita di investimenti già effettuati (in linea con quanto già accade in altri Stati membri EU).

Tali bacheche, ospitate da portali già autorizzati CONSOB, servono unicamente a privati per segnalare e comunicare, sotto la propria piena responsabilità, la volontà di smobilizzare gli investimenti.

Devono inoltre rispettare limiti ben definiti ed evitare ruoli di intermediazione e negoziazione (riservati per legge ad altri soggetti).

 

Ulteriori modifiche

Altre modifiche oggetto di valutazione sono state:

  • il diritto di revoca, che ora può essere esercitato sino alla consegna degli strumenti finanziari (e anche da investitori professionali, eccetto i retail);
  • la completezza delle informazioni sulle offerte, meglio garantita oggi dall’obbligo a fornire una descrizione delle rilevanti delibere societarie.

 

Promuovere la Finanza Alternativa

Tutte le modifiche sopra elencate servono, secondo le intenzioni, a promuovere il mercato della Finanza Alternativa. Pertanto, CONSOB monitorerà, come indicatori, il “numero di offerte e di controvalore, con particolare riferimento alle offerte che coinvolgono anche soggetti diversi dai professionali”per verificare l’efficacia delle modifiche apportate,.

Inoltre, presterà grande attenzione all’attività sulle bacheche elettroniche, per verificare il rispetto dei limiti stabiliti.

[1] Le PMI sono quelle società che soddisfino, all’ultimo bilancio annuale, almeno 2 dei 3 criteri: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 43 milioni; 3) fatturato netto annuale non superiore a Euro 50 milioni.

[2] Per singola offerta, vv. art. 24, comma 2-quater, lettera b).


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