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Share purchase agreement: le fasi per accordarsi in una compravendita societaria – seconda parte

By Yopa.Admin.2024  Published On 17 Luglio 2019

Indice dei contenuti

  • Merger and acquisition: un percorso di importanti tappe
  • La clausola di aggiustamento del prezzo
  • Earn out: aggiustare il prezzo
  • La gestione nell’interim
  • Clausole ulteriori nel share purchase agreement

Merger and acquisition: un percorso di importanti tappe

Continuiamo ad approfondire lo share purchase agreement. Nei precedenti articoli, abbiamo considerato l’intervento dei legali nella gestione di alcune fasi principali di un percorso Merger & Acquisition. Abbiamo approfondito l’argomento della due diligence, e la sua importanza nella valutazione completa dell’oggetto di transazione (solitamente una società).

Abbiamo poi cominciato a parlare del share purchase agreement, ovvero il contratto preliminare che individua tutte quelle clausole che devono andare a comporre un accordo tra le parti prima che avvenga il trasferimento della proprietà (sancito in due fasi, il signing e, a seguire, il closing). Nel share purchase agreement bisogna prestare attenzione ad alcune clausole focali quali le representation and warranties, intese sia in funzione “legal” che in quella “business”. Bisogna inoltre concentrarsi anche sulla tutela dell’acquirente con la definizione dell’indemnity.

 

La clausola di aggiustamento del prezzo

Tuttavia, è anche opportuno prendere in considerazioni altri aspetti, sempre legati all’operazione, che spesso ricevono minor risalto ma che, invece, sono totalmente rilevanti e necessitano di una adeguata attenzione.

Tra questi spicca la clausola di aggiustamento del prezzo.

Infatti, l’andamento economico dell’impresa è in continuo mutamento e i valori economici possono essere oggetto di variazione anche nel giro di pochi giorni. A ciò si aggiungono anche ulteriori fattori che rischiano di influenzare notevolmente il valore della società: ad esempio, alcune attività stagionali che hanno notevoli flussi di cassa in alcuni periodi dell’anno (come il settore turistico, o quello della moda).

È quindi possibile che la posizione finanziaria netta al closing sia diversa da quella fotografata al tempo del signing, con ripercussioni sulla corretta determinazione del prezzo.

Da qui la necessità di prevedere un meccanismo di aggiustamento del prezzo che consenta di ovviare a tale inconveniente.

 

Earn out: aggiustare il prezzo

Restando in tema, è opportuno fare un breve focus sull’earn-out. Tecnicamente è un sistema di aggiustamento del prezzo nella sua componente variabile, ovvero quella legata all’andamento futuro della società, calcolato per esempio sull’EBITDA o sul revenue.

La previsione di un earn-out in favore del venditore può accadere in diverse situazioni: ad esempio, quando c’è la previsione che alcuni investimenti della società matureranno ragionevolmente in un periodo di tempo successivo al closing; oppure quando il venditore mantiene un legame con la società, assumendo l’incarico di amministratore delegato: in questo caso una remunerazione fondata sulle future performance della società potrebbe quindi incentivare la sua attività.

 

La gestione nell’interim

Altro aspetto fondamentale che deve essere preso in considerazione è il cosiddetto interim period, ovvero la gestione della società durante l’arco temporale tra la stipula del signing e il closing.

Durante tale periodo infatti la società è ancora gestita dal futuro venditore, anche se è già nella sfera di interessi del promissario acquirente. Pertanto, quest’ultimo ha ovviamente tutto l’interesse affinché vi sia una gestione della società in chiave conservativa.

 

Clausole ulteriori nel share purchase agreement

Una caratteristica tipica del share purchase agreement è la previsione di clausole che contemplano il verificarsi di determinati eventi, che sono condizione necessaria per giungere alla stipula dell’atto di cessione delle partecipazioni.

Classico esempio è l’autorizzazione di un’autorità di vigilanza (Banca d’Italia, AGCOM, etc: senza l’autorizzazione dell’Ente, non ci sono le condizioni per la stipula).

Oppure l’atto di assenso di un contraente della target company (società oggetto della contrattazione) in caso di cosiddetto change of control (cambio dei poteri); oppure, ancora più semplicemente, il finanziamento dell’operazione da parte della banca.

In queste ultime due puntate dedicate al Merger & Acquisition abbiamo fatto un breve excursus sulle principali clausole previste nel share purchase agreement.

Ne emerge che esso non solo costituisce un preliminare di vendita; bensì, rappresenta anche un utile strumento di tutela grazie alla previsione di specifiche misure in un’ottica di bilanciamento di interessi delle parti e di tutela degli stakeholders.

Nei prossimi contributi analizzeremo più da vicino le singole clausole del share purchase agreement focalizzandoci sugli aspetti legali che venditore e acquirente devono tenere in considerazione per la buona riuscita della compravendita della società.


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