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CYBERSECURITY, TRASFORMAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE 4.0

By Yopa.Admin.2024  Published On 1 Settembre 2021

Indice dei contenuti

  • CYBERSECURITY, TRASFORMAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE 4.0
    • Alla luce di quanto emerso negli ultimi anni, e a seguito dei rischi che i crimini informatici pongono per la sicurezza delle imprese che avviano il loro processo di trasformazione digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto con una nuova misura:
    • il CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
    • Il credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
    • A chi si rivolge il credito d’imposta FORMAZIONE 4.0
    • Quali sono i vantaggi della FORMAZIONE 4.0 per le imprese:
    • Quali sono le spese ammissibili?
    • Quali attività di formazione sono ammissibili?
    • Erogazione delle attività formative
    • Come si accede
    • Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

CYBERSECURITY, TRASFORMAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE 4.0

In Italia, moltissime PMI che si sono dedicate a percorsi di trasformazione 4.0, hanno spesso trascurato la sicurezza. Con lo smart working poi, sono aumentati gli attacchi dei cyber criminali, tutti rischi informatici legati a questa nuova tipologia di lavoro da remoto.

I dati del Politecnico di Milano, dell’ Osservatorio Cybersecurity e Data protection , rilevano che “otto attacchi su dieci, a livello globale, sono di puro cyber crime”. Circa 1.871 sono stati stati gli attacchi informatici nel 2020, di cui 156 quelli più gravi, con il 40% di aumento per le imprese di grandi dimensioni.

Quello che è importante comprendere è che la cybersecurity non dovrebbe ridursi all’acquisto di un singolo prodotto o servizio: è un processo che deve diventare parte dell’organizzazione delle aziende. Aziende che, a loro volta, dovrebbero formare le giuste risorse, specialisti con competenze Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Uno spunto di riflessione sull’importanza della cybersecurity, viene dal recente episodio che ha visto la Regione Lazio subire uno degli attacchi hacker più gravi che abbiano mai colpito il nostro paese. E, mentre le indagini della Polizia Postale proseguono, viene da chiedersi quali siano state le implicazioni e le norme impattate. Sono infatti stati esposti dati anagrafici, dati di residenza, codici fiscali e dati sanitari, anche se legati esclusivamente alla campagna vaccinale. Sebbene queste tipologie di dati siano soggette alla protezione del GDPR (Reg. UE 2016/679), i danni potrebbero essere contenuti in quanto la maggior parte degli stessi possono essere reperiti da fonti aperte. Sono stati però bloccati anche documenti e pratiche regionali con grave disservizio per la continuità operativa dell’attività regionale. La Regione Lazio ha dovuto inoltre notificare l’avvenuto data breach sia al Garante Italiano per la Privacy sia agli interessati, come previsto rispettivamente dagli artt. 33 e 34 del Regolamento, in attesa di comprendere la reale portata dell’attacco.

Questo ennesimo attacco cyber ai danni del settore sanitario, uno dei più colpiti a livello internazionale, soprattutto a causa della pandemia da Covid-19, ha rappresentato anche un’opportunità: la spinta decisiva all’ istituzione dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Uno strumento di safety che completerà gli altri strumenti di security di cui disponiamo: forze di polizia, difesa, Intelligence. E’ compito dell’Agenzia gestire simili crisi cibernetiche e curare la preparazione e la prevenzione in materia di sicurezza informatica. Accrescerà, inoltre, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber.

Alla luce di quanto emerso negli ultimi anni, e a seguito dei rischi che i crimini informatici pongono per la sicurezza delle imprese che avviano il loro processo di trasformazione digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto con una nuova misura:

il CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

A chi si rivolge il credito d’imposta FORMAZIONE 4.0

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quali sono i vantaggi della FORMAZIONE 4.0 per le imprese:

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Quali attività di formazione sono ammissibili?

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Di seguito elencate le tematiche relative alla Formazione 4.0 :

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud e fog computing
  • Cyber security
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra)
  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Interfaccia uomo macchina
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • Internet delle cose e delle macchine
  • Integrazione digitale dei processi aziendali

Erogazione delle attività formative

Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • ITS

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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