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La conferma del piano per il triennio 2023-2025 è proprio un messaggio di supporto alle imprese e agli investimenti innovativi, ma non potrà essere della stessa misura di quella del biennio 2021-2022. Di conseguenza chi ha la possibilità di investire in questo 2022 ha dei buoni motivi per farlo; chi invece non è ancora pronto deve sapere che a partire dal 31/12/2022 ci sarà una riduzione dell’incentivo.
L’articolo 1, Legge 234/2021 comma 44, ridisegna nuove scadenze per gli investimenti in beni strumentali nuovi: fino al 31 dicembre 2025 e in alcuni casi fino al 30 giugno 2026, saranno agevolati gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. Stesso orizzonte temporale per i beni immateriali come software, sistemi, applicazioni e piattaforme.
Quale scenario per il 2022? Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022 per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, con accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022 e pagamento del 20% in acconti del costo di acquisizione). In questo caso il credito d’imposta spetta nella misura del:
La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, con accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022 e pagamento del 20% in acconti del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a 1 mln. di euro.
Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi è ridimensionato di cinque punti percentuali, sempre considerando il limite massimo annuale di 1 mln. di euro di costi ammissibili. Pertanto, spetta nella misura del:
UNICO REQUISITO: il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
NON RIENTRANO TRA I BENI AGEVOLABILI
Tutte le imprese sono tenute a presentare una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono correlati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di acquisizione di un bene, non supera i 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
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