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Industria 4.0 – Nuova proroga del credito d’imposta

By Yopa.Admin.2024  Published On 2 Febbraio 2022

Indice dei contenuti

    • Il Piano Industria 4.0 nasce nel 2016 con l’obiettivo di incentivare e stimolare l’aggiornamento dei macchinari delle industrie italiane. Negli anni si è costantemente aggiornato sia nelle misure che negli strumenti, fino a trasformarsi da incentivo di breve termine in una misura quasi strutturale con lo scopo di guidare le aziende italiane verso la trasformazione digitale e rendere attrattivo per gli investitori il bel Paese.
  • Industria 4.0 : Tre anni di proroga per incentivi in beni strumentali
  • BENI MATERIALI
  • BENI MATERIALI: Cosa cambia dal 2023 al 2025?
  • BENI IMMATERIALI
  • BENI IMMATERIALI: Cosa cambia dal 2023 al 2025?
  • Industria 4.0: Quali sono le condizioni per accedere alla misura?
  • Come si accede?

Il Piano Industria 4.0 nasce nel 2016 con l’obiettivo di incentivare e stimolare l’aggiornamento dei macchinari delle industrie italiane. Negli anni si è costantemente aggiornato sia nelle misure che negli strumenti, fino a trasformarsi da incentivo di breve termine in una misura quasi strutturale con lo scopo di guidare le aziende italiane verso la trasformazione digitale e rendere attrattivo per gli investitori il bel Paese.

La conferma del piano per il triennio 2023-2025 è proprio un messaggio di supporto alle imprese e agli investimenti innovativi, ma non potrà essere della stessa misura di quella del biennio 2021-2022. Di conseguenza chi ha la possibilità di investire in questo 2022 ha dei buoni motivi per farlo; chi invece non è ancora pronto deve sapere che a partire dal 31/12/2022 ci sarà una riduzione dell’incentivo.

Industria 4.0 : Tre anni di proroga per incentivi in beni strumentali

L’articolo 1, Legge 234/2021 comma 44, ridisegna nuove scadenze per gli investimenti in beni strumentali nuovi: fino al 31 dicembre 2025 e in alcuni casi fino al 30 giugno 2026, saranno agevolati gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. Stesso orizzonte temporale per i beni immateriali come software, sistemi, applicazioni e piattaforme.

BENI MATERIALI

Quale scenario per il 2022? Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022 per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, con accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022 e pagamento del 20% in acconti del costo di acquisizione). In questo caso il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 mln. di euro
  • 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln. di euro e fino a 10 mln. di euro
  • 10%, per la quota oltre i 10 mln. di euro e fino a 20 mln. di euro, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

BENI MATERIALI: Cosa cambia dal 2023 al 2025?

La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 mln. di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln. di euro e fino a 10 mln. di euro
  • 5% per la quota oltre i 10 mln. di euro e fino al limite massimo di 20 mln. di euro.

BENI IMMATERIALI

Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, con accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022 e pagamento del 20% in acconti del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a 1 mln. di euro.

BENI IMMATERIALI: Cosa cambia dal 2023 al 2025?

Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi è ridimensionato di cinque punti percentuali, sempre considerando il limite massimo annuale di 1 mln. di euro di costi ammissibili. Pertanto, spetta nella misura del:

  • 20% per investimenti entro il 31/12/2023 (o fino al 30/6/2024, se entro il 31/12/2023 l’ordine viene accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
  • 15% per investimenti investimenti entro il 31/12/2024 (o fino al 30/6/2025, se entro il 31/12/2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
  • 10% per investimenti entro il 31/12/2025 (o fino al 30/6/2026, se entro il 31/12/2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

Industria 4.0: Quali sono le condizioni per accedere alla misura?

  • Possono accedere alla misura: tutte le imprese che risiedono in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli di forma giuridica e settore economico di appartenenza.

UNICO REQUISITO: il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

  • SONO ESCLUSE: le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

NON RIENTRANO TRA I BENI AGEVOLABILI

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’ art. 164 comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’ allegato 3 della legge 208/2015

Come si accede?

Tutte le imprese sono tenute a presentare una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono correlati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di acquisizione di un bene, non supera i 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.


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