
In un mondo sempre più frenetico, dove le nuove tecnologie e la digitalizzazione sono la chiave di volta del progresso, anche in ottica sociale ed economica, calza a pennello il seguente paradigma: “race with the machines, not against”. Concetto estremamente chiaro, attuale e condivisibile. Data la loro complementarità e sinergia, le imprese devono riuscire a combinare ottimamente le capacità dell’uomo con quelle della macchina, senza che quest’ultima possa togliergli il gusto della conoscenza e dell’esperienza. Una formazione 4.0 che sarebbe impensabile senza le persone, i veri “timonieri” della rivoluzione.
Per poter affrontare e supportare un cambiamento tecnologico-digitale senza eguali, come quello in corso, è necessario formare adeguatamente il capitale umano, puntando sull’accrescimento e la valorizzazione delle loro soft & digital skills. Su questa linea di intervento, il MISE (Ministero dello sviluppo economico) propone una forma di agevolazione traducibile nel “Credito di Imposta Formazione 4.0”. Trattasi di un incentivo autoliquidante, che le imprese beneficiarie potranno inserire direttamente nel proprio bilancio, senza doversi avventurare in interminabili iter burocratici.
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Introdotto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, e successivamente prorogato dalle annuali Leggi di Bilancio, il credito di imposta vuole stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologico-digitale delle imprese. L’investimento nel bene strumentale, oggetto dell’attività di formazione, non è condizione necessaria per l’accesso al credito.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il Modello F24, e non concorre alla formazione del reddito, né tantomeno della base imponibile.
La spesa ammissibile per l’agevolazione è il costo del personale dipendente impiegato nelle attività di formazione
L’importo massimo e la percentuale del costo agevolabile varia a seconda delle dimensioni dell’impresa:
C’è inoltre la possibilità di incrementare la percentuale al 60% per tutte le imprese, indipendentemente dal vincolo dimensionale, qualora i lavoratori in formazione siano dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati.
Il credito di imposta si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione e dal settore economico di appartenenza.
Le imprese beneficiarie possono godere del credito nel periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa in formazione 4.0.
L’attività di formazione può essere erogata sia da soggetti esterni che interni all’azienda. Tra i soggetti esterni rientrano le persone accreditate per lo svolgimento di attività di formazione (Regione o Provincia Autonoma della sede legale/operativa dell’azienda), le università e i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali. L’attuale Legge di Bilancio amplia la categoria agli Istituti Tecnici Superiori. Invece, per quanto concerne i soggetti interni, il personale dipendente può assumere il ruolo di docente. In questo caso specifico, le spese ammissibili non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
Data la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, molte imprese hanno optato per il telelavoro. Di conseguenza, anche le modalità di formazione si sono dovute adattare ai nuovi scenari organizzativi, prevendendo la possibilità di seguire i corsi formativi da remoto (“e-learning” e “streaming”).
Scegliendo la formazione on-line, l’azienda deve accertare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione alla formazione dei suoi lavoratori dipendenti. Il controllo avviene attraverso momenti di verifica intermedi, e un momento di verifica finale.
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